L’addetto al primo soccorso: un paramedico in azienda?

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L’addetto al primo soccorso, insieme all’addetto alla lotta antincendio rappresenta una delle figure che formano la cosiddetta squadra delle emergenze, quell’insieme di persone che sono formate per affrontare situazioni legate alle emergenze, appunto.

La nomina di addetto primo soccorso, viene operata dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore, scelto per le sue caratteristiche intrinseche (dotato di sangue freddo, autocontrollo in situazioni di grande stress, personalità proattiva nei confronti degli altri, ecc.), ritenendolo adatto a ricoprire tale ruolo. Non è solo una questione di buon senso: la legge prevede che il DDL ponga grande attenzione alle caratteristiche personali dei lavoratori che incaricherà della lotta alle emergenze.

Il numero degli addetti al primo soccorso non è fisso, ma varia in relazione alle dimensioni dell’azienda e alla sua struttura interna. Spetta al Datore di Lavoro, per mezzo della valutazione dei rischi e dell’eventuale redazione del piano delle emergenze, stabilire quale debba essere l’entità adatta.

È bene precisare che l’addetto primo soccorso non è, in nessun caso, un paramedico né vi è la pretesa di renderlo tale.

Semplicemente, come previsto dal D.Lgs. 81/08, questa tipologia di lavoratore viene formata specificatamente sulle modalità di intervento  su un essere umano che abbia subìto un trauma, nel tentativo di stabilizzare la situazione, in attesa dell’arrivo del personale del SSN.

La sua formazione, però, non viene lasciata alla discrezione del datore di lavoro, ma normata dalla legislazione vigente. Per questo motivo, l’addetto primo soccorso aziendale viene formato seguendo i dettami del D.M. 388/03.

In base a questo decreto, le aziende o le unità produttive vengono distinte in tre gruppi: A, B e C, in funzione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.

È sulla scorta di questa suddivisione che viene erogato lo specifico corso di formazione. Infatti, l’addetto al primo soccorso che opera in aziende o unità produttive ricomprese all’interno del gruppo A segue un percorso formativo diverso da colui che opera in strutture appartenenti ai gruppi B o C. Una cosa, però, li accomuna: il formatore deve, obbligatoriamente, essere un medico che opera in collaborazione al SSN, dove possibile, anche se per lo svolgimento della parte pratica può essere affiancato da personale infermieristico o da altro personale specializzato.

Tornando ai corsi, come abbiamo detto in precedenza, hanno un’evoluzione simile, ma non uguale, non tanto negli argomenti trattati, quanto nel grado di approfondimento degli argomenti stessi. Il corso per lavoratori designati al primo soccorso in attività del gruppo A ha una durata complessiva di 16 ore, mentre quello per attività ricomprese nei gruppi B e C si svolge su un percorso di 12 ore. La legislazione vigente prevede anche un aggiornamento dei corsi, per mantenere la preparazione degli addetti sempre al giusto livello, che si concretizza in un corso di aggiornamento da ripetersi con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda la parte pratica.

Naturalmente, per poter operare al meglio, l’addetto primo soccorso deve poter disporre anche di attrezzature adatte che, sempre il D.M. 388/03, individua nella presenza di una cassetta di pronto soccorso per attività dei gruppi A e B ed un pacchetto di medicazione per il gruppo C. I contenuti di queste due dotazioni non sono discrezionali, ma esplicitamente previsti dagli allegati 1 e 2 al già citato decreto.

Inoltre, e questo vale per tutte le tipologie di attività, deve essere garantita la presenza di un mezzo idoneo ad allertare la struttura di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, in caso di necessità. È da sottolineare che per l’importanza che il legislatore ha voluto dare a questa figura (insieme a quella dell’addetto alla lotta antincendio), la nomina non può essere rifiutata dal lavoratore, se non in caso di grave e giustificato motivo.